STARTUP INNOVATIVE: definizione, requisiti e agevolazioni

Il Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito in Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 (c.d. Decreto Crescita 2.0) ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano le STARTUP Innovative, che definisce nell’articolo 25 dello stesso D.L. n. 179/2012 come società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

I REQUISITI

Tra i principali requisiti indicati nell’art. 25 del D.L. n. 179/2012 start-up innovativa:

  • non debba essere costituita da più di sessanta mesi;
  • sia residente in Italia o in uno Stato membro dell’Unione Europea. In tale ultimo caso la società dovrà istituire una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • non distribuisca utili per il termine sopra indicato, e non abbia in precedenza distribuito utili;
  • a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non sia superiore a cinque milioni di euro;
  • abbia, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non sia costituita mediante un’operazione di fusione, scissione, ovvero a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda. Si ritiene, invece, ammissibile che la società acquisti la qualifica di start-up innovativa mediante un’operazione di trasformazione, come chiarito anche dal Ministero dello Sviluppo Economico;
  • sia in possesso di almeno uno degli ulteriori requisiti indicati nell’articolo 25, secondo comma, lettera h)[1].

Per quanto attiene il requisito temporale (sessanta mesi decorrenti dalla data di costituzione), è possibile, quindi, che la qualifica di start-up innovativa sia acquisita:

  • da una società di nuova costituzione. In tal caso la qualifica sarà assunta per un periodo massimo di sessanta mesi dalla data di costituzione;
  • da una società già costituita. In tale ipotesi, fermo restando che la società non dovrà essere costituita da più di sessanta mesi, la qualifica sarà assunta fino alla scadenza di tale periodo.

La domanda di iscrizione alla sezione speciale delle Start-up Innovative si presenta in forma telematica con firma digitale, tramite una pratica di Comunicazione Unica al Registro delle Imprese, che si aggiunge alla consueta ed obbligatoria iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese. 

Oltre alle consuete variazioni indirizzate al Registro Imprese, le start-up innovative devono aggiornare entro sei mesi, le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda di iscrizione alla sezione speciale del Registro, come ad esempio attività e spese in ricerca e sviluppo, titoli ed esperienze professionali dei soci e del personale lavorante, elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale, le relazioni professionali con incubatori, investitori, università, ricerca.

Inoltre, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up deve attestare il mantenimento del possesso dei requisiti di startup innovativa, a pena di esclusione con conseguente cancellazione dalla sezione speciale delle stesse presso il Registro delle Imprese. 

LE AGEVOLAZIONI 

Per le aziende che possono annoverarsi come startup innovative sono previsti numerosi vantaggi, di cui possono godere sia prima sia dopo la costituzione, che consentono di beneficiare di agevolazioni fiscali, procedure semplificate e regimi speciali:

  1. Costituzione digitale e gratuita: è stata introdotta la possibilità per le startup innovative di costituire la propria azienda interamente online, utilizzando l’apposita piattaforma “Atti Startup” istituita dal sistema delle Camere di Commercio, dove è possibile redigere atto costitutivo e statuto mediante un modello standard tipizzato, da convalidare mediante firma digitale (la modalità di costituzione online è disponibile esclusivamente per le startup da costituire in forma di s.r.l.);
  2. Incentivi fiscali all’investimento nel capitale di startup e PMI Innovative: per le persone fisiche, consistono in una detrazione dall’imposta lorda IRPEF pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro; per le persone giuridiche, corrispondono a una deduzione dell’imponibile IRES pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro. La fruizione dell’incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella startup Innovativa per almeno 3 anni. Inoltre, per le persone fisiche che investono nel capitale di rischio di startup e PMI Innovative, fino a 300mila euro è riconosciuta una detrazione IRPEF maggiore, che arriva al 50% dell’investimento (oltre tale limite, sulla parte eccedente l’investitore può comunque detrarre il 30% in ciascun periodo di imposta). In quest’ultimo caso, la fruizione dell’incentivo è subordinata alla presentazione di un’apposita istanza sulla piattaforma informatica “Incentivi fiscali in regime <de minimis> per investimenti in start-up e PMI innovative”, da presentare a cura del legale rappresentante prima dell’effettuazione dell’investimento;
  3. Accesso gratuito e semplificato al fondo di garanzia per le start-up e PMI: tutte le startup innovative iscritte alla relativa sezione speciale del Registro delle Imprese possono beneficiare di un intervento semplificato, gratuito e diretto del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese. Si tratta di un fondo a capitale pubblico che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzia sui prestiti bancari; tale garanzia, applicabile sia in via diretta che su operazioni tramite confidi, copre fino al 80% del credito erogato dalla banca. Per le startup innovative e gli incubatori certificati, a differenza di quanto previsto per le PMI Innovative (per cui si rimanda all’articolo dedicato https://www.digitalfinancing.it/2024/01/25/pmi-innovative-definizione-requisiti-e-agevolazioni/) l’accesso al Fondo è: a) automatico (non è eseguita alcuna valutazione di merito dei dati di bilancio della startup, ci si affida alla due diligence effettuata dall’istituto di credito che ha in carico l’operazione); b) prioritario (le istanze delle startup innovative sono valutate più rapidamente rispetto a quelle ordinarie); c) gratuito;
  4. Esonero da diritti camerali e imposte di bollo: tutte le startup innovative iscritte alla relativa sezione speciale del Registro delle Imprese sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli atti depositati presso la Camera di Commercio, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore della CCIAA;
  5. Raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding: è stato istituito un registro di portali online autorizzati, dedicati alle attività di raccolta di capitale on-line per la partecipazione in startup innovative e PMI innovative. Si tratta di piattaforme vigilate dalla Consob per facilitare la raccolta del capitale di rischio, introdotte al fine di conferire maggiore affidabilità e qualità del servizio;
  6. Servizi di internazionalizzazione alle imprese (ICE): tutte le startup innovative iscritte alla relativa sezione speciale del Registro delle Imprese possono beneficiare di uno sconto del 30% sull’acquisto di beni e servizi a catalogo (esclusi i costi esterni), sotto presentazione della visura camerale aggiornata al momento della richiesta dei servizi dell’Agenzia ICE. Inoltre, tra le iniziative dell’Agenzia ICE a sostegno delle startup si segnala il “Global Start up Program”, che consiste in un programma in cui le imprese selezionate ricevono una formazione qualificata su tematiche inerenti all’internazionalizzazione e un contributo economico per uno stage di 3-6 mesi presso incubatori esteri;
  7. Deroghe alla disciplina societaria ordinaria: tutte le startup innovative iscritte alla relativa sezione speciale del Registro delle Imprese e costituite sotto forma di S.R.L. possono: a) creare categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione); b) effettuare operazioni sulle proprie quote; c) emettere strumenti finanziari partecipativi; d) offrire al pubblico quote di capitale;
  8. Proroga del termine per la copertura delle perdite: per tutte le startup innovative iscritte alla relativa sezione speciale del Registro delle Imprese è previsto, in deroga al Codice Civile, che: a) in caso di perdita d’esercizio che comporti una riduzione del capitale di oltre ⅓, il termine entro il quale la perdita debba diminuire al di sotto di ⅓ sia posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo); b) in caso di perdita d’esercizio che comporti una riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, l’assemblea possa deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell’esercizio successivo (invece dell’immediata convocazione dell’assemblea straordinaria per decidere sulla prosecuzione o meno dell’attività sociale);
  9. Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica: non essendo soggette alla disciplina sulle società di comodo e sulle società in perdita sistematica, le startup innovative sono esonerate dalle penalizzazioni fiscali (come l’imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini IRAP o l’applicazione della maggiorazione IRES del 10,5%) previste per le cd. “società di comodo” in caso di conseguimento di ricavi non congrui o di perdita fiscale sistematica;
  10. Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale: le startup innovative possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale come le stock option e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. Il reddito derivante dall’assegnazione di tali strumenti non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi. Inoltre, fatto salvo un minimo previsto dai contratti collettivi di categoria, le parti possono stabilire in totale autonomia le componenti fisse e variabili della retribuzione;
  11. Trasformazione in PMI innovativa senza soluzione di continuità: le startup innovative divenute mature che continuano a caratterizzarsi per una significativa componente di innovazione possono trasformarsi in PMI innovative, passando direttamente dalla sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle startup innovative a quella delle PMI innovative, continuando a mantenere l’iscrizione nella sezione speciale e quindi senza perdere il diritto ai benefici disponibili;
  12. Disciplina del lavoro flessibile: le startup innovative sono soggette alla disciplina dei contratti a tempo determinato prevista dal d.lgs 81/2015, per cui possono assumere personale con contratti a tempo determinato della durata massima di 24 mesi; tuttavia, all’interno di questo arco temporale, i contratti possono essere anche di breve durata e rinnovati più volte, senza limiti sulla durata e sul numero di proroghe previsti dalla norma generale. Inoltre, a differenza di quanto avviene per le altre imprese, le startup innovative con più di 5 dipendenti non sono tenute a stipulare un numero di contratti a tempo determinato calcolato in rapporto al numero di contratti a tempo indeterminato attivi;
  13. Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione: le startup innovative sono esonerate dall’obbligo imposto dalla normativa ordinaria che prescrive l’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA superiori a 5.000€ tramite modello F24; l’esonero si estende alla compensazione dei crediti IVA fino a 50.000€;
  14. Fail fast: essendo annoverate tra i cd. soggetti “non fallibili”, le start-up innovative non possono essere assoggettate, in caso di insuccesso, alle procedure di fallimento, concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa, ma unicamente a quelle della composizione della crisi da sovraindebitamento (in particolare al concordato minore e alla liquidazione controllata del patrimonio), procedure più rapide e meno gravose rispetto a quelle ordinarie per concludere le proprie attività. 

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