Credito d’Imposta per attività di R&S

E’ possibile per tutte le aziende italiane, richiedere il credito d’imposta, ovvero ottenere un  diritto di credito di cui si diventa titolari nei confronti dell’ente impositore, in relazione alle spese sostenute per attività di Ricerca e Sviluppo.

La misura è attiva al fine di sostenere la competitività e la crescita delle imprese stimolando gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, Innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, Design e ideazione estetica.

Il credito può essere richiesto da tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Le spese ammissibili sono di seguito elencate:

Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale:

  1. spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo;
  2. quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo;
  3. spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;
  4. quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale;
  5. spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;
  6. spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.

Attività di innovazione tecnologica (finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati):

  1. spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa;
  2. quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica;
  3. spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta;
  4. spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta;
  5. spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta.

Attività di design e ideazione estetica (finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali):

  1. spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta;
  2. quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari;
  3. spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta;
  4. spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d’imposta;
  5. spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attivita’ di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi (nel quadro RU) e nel bilancio d’esercizio (nella voce crediti tributari – altri crediti in compensazione) relativi al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.  

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 (utilizzando codice tributo 6938 – Credito R&S; codice tributo 6939 – Credito R&S misura incrementale Mezzogiorno) attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

La base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

Per le aziende del Mezzogiorno il credito è riconosciuto in misura pari al 45% della relativa base di calcolo per le spese sostenute nel 2023.

Per le imprese non operanti nella zona del Mezzogiorno, dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% (nel periodo d’imposta precedente era fissato al 20%).

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Un’ulteriore novità per i periodi d’imposta successivi al 31 dicembre 2022 risiede nell’istituzione di un Albo dei Certificatori per le attività di R&S, introdotto con lo scopo di certificare il reale diritto al credito da parte delle imprese (attualmente si è in attesa della pubblicazione del decreto direttoriale per la specifica della modalità di iscrizione all’albo e le linee guida per la corretta applicazione del credito).

Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.

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