Introdotte nel 2015 con l’art. 4 del DL 3/2015, come evoluzione della normativa relativa alle startup innovative, le PMI Innovative seguono l’obiettivo di dare maggiore stimolo all’imprenditoria innovativa, identificata come risorsa chiave per lo sviluppo economico del Paese. Come evidenziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, infatti, il settore digitale è quello più innovativo (75% delle realtà totali, seguito dal 16,4% del settore manifatturiero e dal 3,1% del commercio) ed in continua evoluzione, in parte grazie anche alla spinta significativa e all’accelerazione verso il digital che ha interessato le Pmi italiane durante il periodo pandemico.
Le PMI Innovative sono piccole e medie imprese, costituite sotto forma di società di capitali, anche in forma cooperativa (a prescindere dalla data di costituzione e dalla formulazione dell’oggetto sociale) che siano operanti nel campo dell’innovazione tecnologica e conformi a specifici parametri dimensionali.
I requisiti
I requisiti per l’iscrizione delle imprese nella sezione delle PMI Innovative sono elencati all’interno del DL 3/2015 e di seguito specificati:
- costituzione sotto forma di società di capitali, anche in forma cooperativa;
- impiego di meno di 250 persone, tra dipendenti e collaboratori;
- fatturato annuo inferiore ai 50 milioni di euro o totale di bilancio inferiore ai 43 milioni di euro;
- sede principale in Italia o in uno Stato UE o EEA, con sede produttiva o filiale in Italia;
- presenza della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato, redatto da un revisore contabile o da una società di revisione (sono quindi escluse le società di nuova costituzione);
- nessuna quotazione in mercati regolamentati;
- nessuna iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle Start-up innovative e agli incubatori certificati.
Inoltre, è necessario che l’impresa soddisfi almeno 2 dei seguenti requisiti d’innovazione:
- aver sostenuto spese in ricerca, sviluppo e innovazione in misura pari almeno al 3% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione (tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione possono essere annoverate: spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo – sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati; costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed amministratori; spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese sostenute e appena menzionate dovranno risultare dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato);
- annoverare tra i dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, personale altamente qualificato (una quota almeno pari a ⅕ della forza lavoro complessiva deve aver conseguito o essere in procinto di conseguimento di un titolo di dottorato di ricerca, oppure che abbia svolto almeno 3 anni di attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati; oppure, in alternativa, una quota almeno pari a ⅓ delle forza lavoro complessiva, di personale deve essere in possesso di una laurea magistrale);
- possedere, essere depositaria o licenziataria di un brevetto, oppure titolare di un software registrato.
La domanda di iscrizione alla sezione speciale delle PMI Innovative si presenta in forma telematica con firma digitale, tramite una pratica di Comunicazione Unica al Registro delle Imprese, che si aggiunge all’iscrizione effettuata in sede di costituzione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese.
Inoltre, l’art.4 comma 6-bis del DL 3/2015 statuisce che almeno una volta l’anno la PMI innovativa aggiorni le informazioni inserite in sede di presentazione della domanda di iscrizione alla sezione speciale del registro. In particolare, è stato disposto che ogni anno, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della PMI Innovativa attesti, mediante autocertificazione, il mantenimento del possesso dei requisiti previsti al comma 1, depositando la dichiarazione presso il Registro delle Imprese.
Le agevolazioni
Le agevolazioni a favore delle PMI Innovative sono molteplici e portano alle stesse numerosi vantaggi, sia in termini di accesso ai finanziamenti, sia in termini di sgravi fiscali:
- Incentivi fiscali all’investimento nel capitale di PMI Innovative: per le persone fisiche, consistono in una detrazione dall’imposta lorda IRPEF pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro; per le persone giuridiche, corrispondono a una deduzione dell’imponibile IRES pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro; in tal caso, la fruizione dell’incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella PMI Innovativa per almeno 3 anni. Inoltre, per le persone fisiche che investono nel capitale di rischio di PMI Innovative, fino a 300mila euro è riconosciuta una detrazione IRPEF maggiore, che arriva al 50% dell’investimento (oltre tale limite, sulla parte eccedente l’investitore può comunque detrarre il 30% in ciascun periodo di imposta). In quest’ultimo caso, la fruizione dell’incentivo è subordinata alla presentazione di un’apposita istanza sulla piattaforma informatica “Incentivi fiscali in regime <de minimis> per investimenti in start-up e PMI innovative”, da presentare a cura del legale rappresentante prima dell’effettuazione dell’investimento;
- Accesso gratuito e semplificato al fondo di garanzia per le PMI: tutte le PMI Innovative iscritte alla relativa sezione speciale del Registro delle Imprese possono beneficiare di un intervento semplificato, gratuito e diretto del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese. Si tratta di un fondo a capitale pubblico che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzia sui prestiti bancari; tale garanzia, applicabile sia in via diretta che su operazioni tramite confidi, copre fino al 80% del credito erogato dalla banca. A differenza di quanto disposto per startup innovative e incubatori certificati, l’accesso al Fondo per le PMI Innovative non è automatico, ma condizionato alla preventiva valutazione da parte del Fondo della rischiosità dell’operazione;
- Esonero dalle imposte di bollo: tutte le PMI Innovative iscritte alla relativa sezione speciale del Registro delle Imprese sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo dovuta per gli atti depositati presso la Camera di Commercio;
- Raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding: è stato istituito un registro di portali online autorizzati, dedicati alle attività di raccolta di capitale on-line per la partecipazione in startup innovative e PMI innovative. Si tratta di piattaforme vigilate dalla Consob per facilitare la raccolta del capitale di rischio, introdotte al fine di conferire maggiore affidabilità e qualità del servizio;
- Servizi di internazionalizzazione alle imprese (ICE): tutte le PMI Innovative iscritte alla relativa sezione speciale del Registro delle Imprese possono beneficiare di uno sconto del 30% sull’acquisto dei servizi a catalogo (esclusi i costi esterni), sotto presentazione della visura camerale aggiornata al momento della richiesta dei servizi dell’Agenzia ICE;
- Deroghe alla disciplina societaria ordinaria: tutte le PMI Innovative iscritte alla relativa sezione speciale del Registro delle Imprese e costituite sotto forma di S.R.L. possono: a) creare categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione); b) effettuare operazioni sulle proprie quote; c) emettere strumenti finanziari partecipativi; d) offrire al pubblico quote di capitale;
- Proroga del termine per la copertura delle perdite: per tutte le PMI Innovative iscritte alla relativa sezione speciale del Registro delle Imprese è previsto, in deroga al Codice Civile, che: a) in caso di perdita d’esercizio che comporti una riduzione del capitale di oltre ⅓, il termine entro il quale la perdita debba diminuire al di sotto di ⅓ sia posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo); b) in caso di perdita d’esercizio che comporti una riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, l’assemblea possa deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell’esercizio successivo (invece dell’immediata convocazione dell’assemblea straordinaria per decidere sulla prosecuzione o meno dell’attività sociale);
- Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica: non essendo soggette alla disciplina sulle società di comodo e sulle società in perdita sistematica, le PMI Innovative sono esonerate dalle penalizzazioni fiscali (come l’imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini IRAP o l’applicazione della maggiorazione IRES del 10,5%) previste per le cd. “società di comodo” in caso di conseguimento di ricavi non congrui o di perdita fiscale sistematica;
- Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale: le PMI innovative possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale come le stock option e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. Il reddito derivante dall’assegnazione di tali strumenti non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi.
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1 commento su “PMI INNOVATIVE: definizione, requisiti e agevolazioni”
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