Credito d’imposta ZES UNICA 2024

Tra le proposte di revisione del PNRR elaborate dal Governo e sottoposte alla Commissione europea, vi è la previsione di una Zona Economica Speciale (ZES) unica nel Mezzogiorno. La Riforma intende superare la perimetrazione prevista dalla normativa vigente corrispondente alle otto ZES esistenti (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna) istituendo una ZES unica per il Sud. La riforma risulta necessaria per creare un sistema unico di governance che permetta di semplificare il coordinamento tra i diversi interventi e di realizzare un piano strategico di sviluppo della ZES.

Alla riforma è associato un Investimento che prevede un credito d’imposta concesso alle imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES.

LE SPESE AMMISSIBILI

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

  • macchinari;
  • impianti diversi da quelli infissi al suolo;
  • attrezzature varie;
  • terreni;
  • immobili strumentali agli investimenti.

destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio. 

Per comprendere il concetto di investimento iniziale ci si rifà alla risposta a interpello n. 145 del 2023, che ripercorre il presupposto fondamentale per l’accesso al beneficio, ossia la realizzazione di un «investimento iniziale»: si definisce progetto di investimento iniziale, ai sensi del regolamento Ue 651/2014, quello in beni strumentali finalizzati:

  • alla realizzazione di un nuovo stabilimento;
  • all’ampliamento di uno stabilimento esistente;
  • alla diversificazione della produzione di uno stabilimento;
  • alla trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
  • alla riattivazione di uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito.

LE RESTRIZIONI

Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese che effettuano tali tipologie di investimento destinate a strutture produttive ubicate nelle zone assistite (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna), con esclusione di quelle che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché dei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Per quel che concerne invece la tipologia di attività da poter insediare in ZES,  la medesima deve essere collegata al Piano Strategico Nazionale (ancora in fase di definizione da parte della Struttura Centrale di Missione).

Il credito d’imposta ZES prevede due restrizioni fondamentali:

  • l valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato;
  • non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.

Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d’impianto, ubicate nelle zone assistite di cui al comma 1, nelle quali è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’inosservanza dell’obbligo di cui al terzo periodo determina la revoca dei benefici concessi e goduti.

LE AGEVOLAZIONI

Le agevolazione/vantaggi si distinguono in:

  1. Procedure semplificate e regimi speciali: 

sono state introdotte ulteriori misure di rafforzamento e semplificazione, anche ai fini dell’attuazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

           In particolare, si prevede:

  • l’introduzione (nuovo art. 5-bis al decreto-legge n. 91/2017) dello strumento dell’autorizzazione unica, che concentra in un unico provvedimento autorizzatorio, fatte salve le normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale, tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta previsti dalla legislazione vigente in relazione alle opere da eseguire, alle attività da intraprendere o ai progetti da approvare nelle ZES, accompagnata dalla previsione dell’operatività del modello di conferenza di servizi semplificata;
  • la riduzione della metà dei termini per l’ottenimento dell’autorizzazione unica e per gli adempimenti nell’ambito delle procedure con silenzio-assenso, con previsione altresì del carattere perentorio di tutti i termini procedimentali operanti per le ZES;
  • il raccordo tra gli sportelli unici istituiti a normativa vigente ed i suddetti procedimenti in materia di autorizzazione unica.

Le domande di autorizzazione unica sono presentate:

  • per le attività nei territori delle ZES già vigenti, agli sportelli unici digitali già attivati in virtù della pertinente disciplina delle ZES; 
  • per le attività negli altri territori della ZES Unica, ai SUAP territorialmente competenti.

Potranno beneficiare di tali semplificazioni tutti i comuni appartenenti all’area ZES.

  1. Vantaggi Fiscali:

come già anticipato i vantaggi fiscali consistono in un credito d’imposta riconosciuto alle imprese localizzate nelle regioni della ZES unica. Le imprese che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Potranno beneficiare di tali semplificazioni tutti i comuni appartenenti all’area ZES delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e gli 82 comuni interessati dell’Abruzzo (di seguito riepilogati nel file).

ELENCO-COMUNI-ZES_DL-124_23-1.jpg (968×1050)

L’intensità degli aiuti va da un minimo del 15% fino ad un massimo del 60%, differenziata per Regione e dimensione dell’impresa. Il credito sarà garantito nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 (valori esposti in tabella)

REGIONEGrande ImpresaMedia ImpresaPiccola Impresa
Campania, Puglia, Calabria, Sicilia40%50%60%
Molise, Basilicata, Sardegna30%40%50%
Abruzzo15%25%35%

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Per saperne di più, contattaci su info@digitalfinancing.it

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